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Infortunio in itinere ed indennizzabilità al lavoratore



L'individuazione di un nesso causale in temadi infortunio sul lavoro e cioè la riconducibilità di un eventodannoso subito dal lavoratore all'istituto dell'infortunio initinere, risarcibile in termini di legge, è stata spesso oggetto didiatribe ed orientamenti contrastanti. Sul punto è intervenuta piùvolte la giurisprudenza che ha posto limiti specifici ed ha risoltodiversi “casi limite”, ha riordinato la materia fornendo adeguaticriteri di valutazione.

Nulla quaestio oggi circa l'operatività dicopertura assicurativa e, di conseguenza, la risarcibilità del dannooccorso al lavoratore non solo in ambito aziendale in senso stretto(durante l'orario di lavoro) ma anche di quello dallo stesso subitodurante il percorso casa – lavoro e lavoro – casa. Tale tragittodeve essere in ogni caso considerato tenendo conto delle normalisituazioni di traffico e ricondotto entro un arcotemporale ragionevole: date queste premesse la giurisprudenza lo haidentificato come infortunio in itinere, ricollegabileanche in modo indiretto all'attività lavorativa. Ma proprio inquesto frangente potrebbero verificarsi situazioni imprevedibilinonchè intervenire variabili diverse: ecco dunque il generarsi diuna vera e propria casistica giurisprudenziale.

Nel caso in cui l'infortunio avvenga nel tragitto diritorno a casa, avendo il lavoratore anticipato l'uscita dal lavorousufruendo di un permesso orario o personale, la risarcibilità deldanno subito è esclusa (Cassazione civile, sentenza n. 2642 del 22Febbraio 2012). La scelta del lavoratore di interrompereanticipatamente il rapporto di lavoro, sia pure limitatamente a queldeterminato caso, è idoneo ad interrompere di conseguenza il nessocausale tra evento e danno.

La giurisprudenza ha affrontato anche il caso disinistro subito dal lavoratore che ha utilizzato il proprio mezzoprivato in alternativa ai mezzi di trasporto pubblico. In questo casooccorre verificare l'effettiva assenza di mezzi pubblici serventi lazona interessata (totale mancanza o, in ogni caso, trasporti pubbliciche non siano in grado di fornire un servizio ragioenvolmentecompatibile con le esigenze produttive del singolo; Corte d'Appellodi Venezia sezione lavoro, sentenza n.60 del 17 Aprile 2012).Infatti, nel caso in cui il lavoratore, pur sempre per esigenze dilavoro, si sposti fuori sede utilizzando ingiustificatamente il mezzoproprio (pur esistendo mezzi pubblici alternativi in grado disoddisfare le medesime esigenze di trasporto) subisca un incidentestradale, l'INAIL non è tenuto a risarcire il danno subito (Corte diCassazione civile, ordinanza n. 22759 del 3 Novembre 2011).

Infine, l'aggressione subita durante il tragitto dae per il luogo di lavoro è anch'esso considerato evento dannosoricollegabile all'infortunio in itinere (Cassazione Civile sezionelavoro, sentenza n. 11545 del 10 Luglio 2012; nel caso di specie, laCorte ha ritenuto indennizzabili le lesioni subite dalla vittima diuno scippo avvenuto proprio durante il percorso usualmente battutoper recarsi in azienda).

In tutti i casi sopra esposti resta in ogni casoesclusa la risarcibilità nel caso in cui si verifichi il c.d.“rischio elettivo”, nel caso cioè in cui la situazione dipericolo si sia venuta a creare proprio per causa del lavoratore ilquale, in quella particolare circostanza, ha mantenuto uncomportamento abnorme, imprevedibile, volontario ed arbitrario che haesulato dalle mansioni sue proprie, si è discostato nettamente dalleesigenze produttive ed è stato dettato esclusivamente da sceltepersonali o decisioni assunte per proprio conto, in conflitto con ledirettive imposte dagli organi superiori. Tale condotta è idonea adinterrompere il nesso di causalità intercorrente tra evento e danno,indispensabile ai fini dell'attivazione del meccanismo delrisarcimento.

Data: 15/01/2013 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi