L'evoluzione della giurisprudenza penale in materia di violenza domestica Erik Stefano Carlo Bodda - 12/01/26  |  La richiesta di invalidità civile  Alessandro Pagliuca - 12/01/26  |  RSA e rette di ricovero: la Corte d'Appello di Milano conferma che paga il SSN Claudia Moretti - 25/09/25  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  

Produzioni documentali nel procedimento davanti al Giudice di Pace

Nel procedimento davanti al Giudice di Pace è preclusa alle parti la possibilità di produrre documenti in udienza successiva alla prima, se questa non è stata fissata a norma del quarto comma dell'art. 320 cod. proc. civ.Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sent. 7291/2003) precisando però che tale preclusione non si estende ai poteri istruttori che il giudice può esercitare d'ufficio. Per questo è liberamente utilizzabile dal Giudice di Pace il verbale redatto dalle autorità di polizia in occasione di un incidente stradale, richiesto ex art. 213 cod. proc. civ. dal giudice stesso, anche se depositato soltanto nell'ultima udienza. Data: 25/07/2003
Autore: Cristina Matricardi