Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: si può chiedere risoluzione per inadempimento del conduttore anche se il bene locato era condominiale e non di chi ha stipulato il contratto



Si può risolvere il contratto di locazione per inadempimento del conduttore anche se il vano locato si riveli di proprietà del condominio e non di chi, avendone la disponibilità, l'ha dato in locazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15443 depositata il 14 luglio 2011.in particolare la terza sezione civile ha spiegato che è legittimo l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di locazione dell'immobile non abitativo, proposta per inadempimento del conduttore, anche laddove il vano locato si riveli di proprietà del condominio, il quale tuttavia non si è opposto al possesso dei locali da parte di chi ne aveva di fatto la disponibilità. Questo perché, ha continuato a spiegare la Corte, il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che s'instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione e riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente e, a maggiore ragione, deve considerarsi valido e vincolante anche il contratto stipulato tra chi, acquistato il possesso (o la detenzione) abbia conservato tale possesso, non opponendosi il proprietario. Data: 18/07/2011 09:00:00
Autore: Luisa Foti