La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4272/2011, ha ribadito che "la figura professionale del dirigente implica lo svolgimento di compiti coordinati e non già subordinati a quelli di altri dirigenti, di qualsiasi livello, i quali siano caratterizzati da significativa autonomia e poteri decisionali, che li differenziano qualitativamente da quelli affidati agli impiegati direttivi" e "l'accertamento in concreto della sussitenza delle condizioni necessarie per l'inquadramento nell'una o nell'altra categoria costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito". Su tali principi la Corte di legittimità ha respinto il ricorso di una società, avverso la decisione dei giudici di merito che l'avevano condannata al pagamento delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore per aver svolto mansioni di dirigente già prima della sua assunzione in qualità di dirigente, ritenendo la motivazione della Corte di merito congrua e priva di vizi logici.

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