In materia di sinistri stradali, il CID non fa piena prova in giudizio ma la sua valutazione è rimessa al libero apprezzamento del giudice. È questo il principio contenuto nella sentenza n. 739 del 2011 con cui gli ermellini hanno rigettato il ricorso di una società la cui auto era stata coinvolta in un incidente. “Va ritenuto – hanno spiegato i giudici della terza sezione penale - che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Cass., 5.5.2006, n. 10311)”.
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