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Applicazione della pena su richiesta delle parti: deve essere obbligatoriamente richiesta con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna


La Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che l'applicazione della pena su richiesta delle parti (in base al rito abbreviato previsto dall'art.444 del c.p.p) deve necessariamente essere richiesta con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna e non, per la prima volta, durante l'udienza dibattimentale: richieste in tal senso devono pertanto essere dichiarate inammissibili. La sentenza della Suprema Corte è il risultato dell'opposizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ragusa, il quale aveva sostenuto la tesi secondo cui l'imputato avrebbe potuto richiedere l'applicazione della pena in base all'art.444 soltanto con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna e non durante l'udienza dibattimentale, come prescrivono gli artt.461 e 464 del c.p.p. La Corte, accogliendo in pieno il ricorso del Procuratore Generale ha poi aggiunto che "la richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente all'opposizione al decreto di condanna, una volta rigettata dal giudice, può essere riproposta in apertura del dibattimento introdotto dal conseguente decreto di giudizio immediato, purchè la nuova domanda reiteri esattamente quella precedente. La preclusione introdotta dall'art.464 c.p.p., comma 3, infatti, riguarda l'eventualità che una richiesta di patteggiamento venga presentata per la prima volta nel giudizio conseguente all'opposizione, mentre la reiterazione della precedente domanda costituisce il presupposto affinchè possa esercitarsi il sindacato del giudice dibattimentale sulla precedente decisione di rigetto".
(13/02/2010 10:00 - Autore: Luisa Foti) - Cita nel tuo sito  | Commenti




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