Fattispecie in cui un Comune aveva lasciato incompiute opere di tubazione fogniarie provocando danni a un sistema di irrigazione

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 10127 del 18 Maggio 2015. 


Se un opera pubblica resta incompiuta l'Ente è tenuto a risarcire eventuali danni ai cittadini. Nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione, un Comune aveva lasciato incompiute opere di tubazione fognaria provocando danni al sistema indipendente di irrigazione delle culture posizionate sui fondi interessati. 


Per tale inerzia l'Ente territoriale è tenuto a risarcire il proprietario dei fondi del danno cagionato. 

E' stata così confermata una condanna, già irrogata dai giudici di merito, nei confronti del Comune che, a causa di propria inerzia, aveva provocato il riversamento di liquami e rifiuti nel fossato di scarico delle acque pluviali che attraversa il fondo servente.

La Corte d'appello ha già accertato "un rilevante deterioramento della salubrità, dell'estetica e della vivibilità del luogo". Poco rileva che il proprietario del fondo servente abbia libero accesso alle acque provenienti dall'acquedotto - così è strutturata la difesa del Comune resistente - né che, a seguito dello scarico, comunque la qualità delle acque risulti entro i limiti di legge stabiliti per l'uso agricolo. 

Infatti "il fatto di poter disporre sul fondo di una fonte d'acqua potabile costituisce una ricchezza e attribuisce al coltivatore un vantaggio, la cui perdita costituisce indubitabilmente un danno meritevole di risarcimento, pur se il danneggiato disponga in casa dell'allacciamento alla condotta comunale". 

La qualità delle acque utilizzate per irrigare risulta altresì compromessa, nonostante sia ancora entro i limiti di legge, ciò comportando un "deterioramento dei prodotti e delle opportunità di sfruttamento del fondo - che ha o può avere un rilievo anche economico (…) in aggiunta al disgusto insito nella deteriorata qualità dell'ambiente". 

Il danno subito dall'agricoltore è quindi degno di tutela, non potendo egli, ad esempio, procedere alla coltivazione di prodotti biologici utilizzando la precedente fonte d'acqua; non essendo a suo carico l'onere di provare la potabilità antecedente della stessa, quanto invece dovere dell'amministrazione liberarsi da tale responsabilità. Infine, esente da vizi è altresì la statuizione della Corte di merito che ha condannato la pubblica amministrazione a provvedere a risanare la zona, essendo stata pienamente rispettata la sfera di discrezionalità amministrativa: la Corte d'appello non ha infatti deciso "come fare" ma "cosa fare", lasciando il Comune libero di determinarsi relativamente alle modalità.

Vai al testo della sentenza 10127/2015

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