Per la Cassazione il reato di rissa è configurabile in presenza di almeno tre persone contrapposte e anche se non tutti partecipano contemporaneamente

di Marina Crisafi - Basta uno solo contro tutti a far scattare il reato di rissa, purché i soggetti siano almeno tre. Non conta, inoltre, che i partecipanti non siano stati coinvolti tutti nello stesso momento, l'essenziale è che sia unica la sequenza di eventi.

Lo ha specificato la quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 19055/2015 depositata il 7 maggio scorso, confermando la condanna di un uomo imputato di aver partecipato ad una rissa riportando peraltro lesioni.

Lo stesso, infatti, secondo la ricostruzione della Corte d'Appello di L'Aquila, rimaneva vittima del furto del proprio casco da motociclista e rivolgendosi ad un gruppo di ragazzi, presunti responsabili, ingaggiava una colluttazione con uno solo di essi. Successivamente, però, gli altri intervenivano in difesa dell'amico, per cui la lotta si estendeva con da una parte l'imputato e dall'altra il gruppo.

Per il giudice territoriale nell'atteggiamento dell'imputato pertanto è ravvisabile il concorso in rissa. E la S.C. conferma.

Per il Palazzaccio, infatti, ai fini della configurazione del reato, necessario e sufficiente che, nella violenta contesa, vi siano gruppi contrapposti, con volontà vicendevole di attentare all'altrui incolumità personale e, come è stato correttamente rilevato dal giudicante, una delle parti in contesa può essere rappresentata da una sola persona, purché si raggiunga o si superi il numero complessivo di tre persone".

Né può assumere rilievo il fatto che l'avversario "originario" si fosse allontanato dopo la prima fase della rissa, poiché accompagnato da un amico presso una fontana.

Il reato, infatti, hanno aggiunto i giudici di piazza Cavour, si configura "anche nel caso in cui i partecipanti non siano stati coinvolti tutti contemporaneamente nella colluttazione e l'azione si sia sviluppata in varie fasi e si sia frazionata in distinti episodi, tra i quali non vi sia stata alcuna apprezzabile soluzione di continuità, essendosi tutti seguiti in rapida successione, in modo da saldarsi in un'unica sequenza di eventi".

Risultato: ricorso rigettato e reato confermato, con conseguente condanna dell'uomo anche al pagamento delle spese processuali. 

Cassazione Penale, testo sentenza 19055/2015

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