Consiglio Di Stato, Sentenza numero 11/2015.

Il Consiglio di Stato è stato chiamato a risolvere un dubbio relativo alla problematica del rispetto delle distanze nel caso di balconi aggettanti ossia dei balconi che sporgono dalla facciata e costituiscono così un un prolungamento dell'appartamento.


Il Consiglio Di Stato che, con Sentenza numero 11 del 5 gennaio 2015, ha affermato che può essere compreso nel computo delle distanze, "il balcone aggettante, avente funzione architettonica o decorativa". Attenzione però, questa possibilità vale "solo nel caso in cui una norma di piano li preveda (tra varie, Cons. Stato, IV, 7 luglio 2008, n.3381), al di là del richiamo che il regolamento comunale effettua agli 'aggetti', differenziandoli dalle 'sporgenze'"


Il caso di cui si è occupato il Consiglio di Stato, era stato esaminato in prima istanza dal T.A.R. Marche - Ancona, Sezione I,  n. 00941/2013, e riguardava l'istanza di annullamento di un permesso di costruire in sanatoria.


Tale permesso di costruire, veniva rilasciato per la realizzazione di un edificio di civile abitazione e veniva impugnato dinanzi al TAR dal proprietario di un appartamento sito sul lato opposto della strada.


Il T.A.R., accoglieva il ricorso principalmente per la rilevata "violazione della normativa sulle distanze relativamente al lato ove è situata la scala di accesso all'edificio".


Il Consiglio di Stato, ha rilevato tra le altre cose che il nocciolo della questione è verificare se il fabbricato in costruzione "sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti e sia rispettoso, tra l'altro, dei limiti previsti per le altezze e le distanze", ritenendo a tal proposito che "il parametro nelle distanze tra edifici viene completamente rispettato".


Concludendo il Consiglio di Stato ritiene infondato il di ricorso, spiegando che "se è vero che in materia di distanze tra costruzioni costituisce disposizione inderogabile e ha natura di ordine pubblico la regola che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti"  il balcone aggettante con funzione architettonica o decorativa va considerato nel computo delle distanze solo se una norma di piano lo preveda.

Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.

Emanuele Mascolo

Consiglio di Stato sezione VI testo sentenza 5 gennaio 2015, n. 11
CONSIGLIO DI STATO SENTENZA N. 11/2015
Dott. Emanuele Mascolo
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