L'art. 1, comma 1, del codice civile è chiaro sulla capacità riconosciuta al concepito, tuttavia rileva il riconoscimento di una serie di diritti

Al concepito la legge riconosce una parziale "soggettività giuridica"?

Per l'ordinamento italiano, il concepito (ovvero colui che è stato procreato ma si trova ancora nel ventre materno), non è considerato soggetto giuridico.

La capacità giuridica

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L'art. 1, comma 1, del codice civile è chiaro sul punto, quando afferma che "la capacità giuridica" (ossia l'idoneità ad essere titolari di diritti e doveri giuridici) "si acquista al momento della nascita".

È solo in tale momento, con la separazione del feto dall'alveo materno (Cass. n. 2023/1993) che la persona fisica acquisisce l'idoneità ad essere titolare di diritti e di doveri giuridici e la conserva fino alla morte.

Concepito: diritti in standby

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Tuttavia, è la stessa disposizione, al secondo comma, che riconosce al nascituro concepito la titolarità di una serie di diritti specificamente individuati, subordinandoli all'evento della nascita, tra cui rilevano in particolare l'art. 462, comma 1, c.c., che annovera il "concepito" tra i soggetti capaciti di succedere, specificando al successivo comma che "deve presumersi concepito al tempo dell'apertura della successione colui la cui nascita avvenga entro 300 giorni dalla morte del de cuius", nonché l'art. 784 c.c. che riconosce al concepito la capacità di ricevere per donazione.

Si tratta, dunque, di diritti in "standby" condizionati all'evento nascita (la nascita non è un termine ma una condicio sine qua non, che non è detto che si verifichi) che conferiscono, secondo parte della dottrina, una sorta di capacità giuridica "provvisoria" o ad "acquisto progressivo" al concepito, inteso quale portatore di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento (cfr., in dottrina, a favore Bianca; contra Gazzoni).

Concepito: soggetto di diritto

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Anche per la recente giurisprudenza, il concepito, pur non avendo capacità giuridica ex lege, è comunque un soggetto di diritto, in quanto titolare di molteplici interessi personali che vengono riconosciuti sia dall'ordinamento nazionale che sovranazionale, quali: il diritto alla vita e alla salute, all'onore e all'identità personale, ad una nascita sana; diritti, rispetto ai quali, l'evento nascita è condizione imprescindibile allo scopo della loro azionabilità in giudizio a fini risarcitori (cfr., ex multis, Cass. n. 9700/2011).

In ogni caso, la condizione giuridica del concepito rimane una questione aperta e molto dibattuta nell'ordinamento italiano, anche in relazione alle leggi in materia di aborto e fecondazione assistita.

Per approfondimenti vai alle nostre guide La capacità giuridica e La capacità d'agire

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