di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 9220 del 23 Aprile 2014. Se il professionista interrompe all'improvviso il rapporto di lavoro è tenuto a risarcire la controparte (nella specie, un tecnico informatico ha sottoscritto contratto di consulenza con l'azienda opponente al fine di prestare il proprio servizio ad un'altra azienda, cliente dell'opponente stessa) laddove l'interruzione improvvisa è causa specifica della mancata erogazione di servizio a un cliente.


Nel caso in oggetto, a seguito di notifica di decreto ingiuntivo da parte del professionista dimessosi per il recupero dei compensi dovuti, la controparte si opponeva proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento del danno per aver la società dovuto a sua volta risarcire il proprio cliente, il quale si è visto interrompere all'improvviso la prestazione di assistenza informatica per la quale aveva stipulato regolare contratto

. Data la repentinità della proposizione delle dimissioni (il preavviso fornito era di soli tre giorni), il datore di lavoro non è stato messo nelle condizioni di poter provvedere alla sostituzione del consulente informatico. L'opposizione veniva accolta sia in primo che in secondo grado di giudizio e il professionista condannato al risarcimento del danno. Avverso tale sentenza lo stesso proponeva ricorso in Cassazione; ma anche la Suprema Corte ha ribadito che il recesso dal rapporto di lavoro, da parte del consulente, deve comunque avvenire in modo tale da "non arrecare pregiudizio al cliente". Il ricorso viene rigettato e confermata la violazione dell'art. 2237 cod. civ.


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