Cessione del diritto al risarcimento del danno da incidente stradale

 Di Raffaele Vairo

Legislazione: artt. 1321, 1322, 1260, 1261, 1262,, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267 c.c.; art. 33 D.Lgs. n. 206/2005; artt. 144, 145, 148, 149  D. Lgs. N. 209/2005.; art. 8 D.L. n. 145/2013.

Dottrina: C. Massimo Bianca 1987; A. Torrente 1997; A. Trabucchi 1998; V. Roppo 2006.

Giurisprudenza: Cass. civile, sez. III, n. 22601/2013; Cass. civile, sez. I, n. 3829/2013; Cass. civile, sez. III, n. 51/2012; Cass. civile, sez. III, n. 52/2012; Tribunale Venezia, sez. III, n. 2094/2012; Cass. civile, sez. III, n. 13691/2012; Cass. civile, sez. III, n. 3965/2012; Cass. civile, sez. VI, n. 1118/2012; Cass. civile, sez. III, n. 551/2012; Giudice di Pace Legnano n. 10/2012; Cass. civile, sez. III, n. 15364/2011; Cass. civile, sez. III, n. 21599/2010; Giudice di Pace Imola n. 529/2010; Cass. civile, sez. I, n. 17669/2010; Cass. civile, sez. III, n. 11095/2009; Cass. civile, sez. III, n. 8145/2009;  Tribunale Trani, sez. I, n. 871/2009; Giudice di Pace Milano n. 14587/2009; Cass. civile, sez. III, n. 8373/2009.

Premessa

Prima di affrontare il tema della cessione del diritto al risarcimento del danno da incidente stradale è utile esporre, seppure per sommi capi, i principi che sono alla base della cessione del credito.

Autonomia negoziale. Per effetto del noto principio dell'autonomia negoziale i soggetti giuridici  possono porre in essere negozi giuridici per costituire, modificare o estinguere determinati rapporti meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico.

Il contratto è la principale figura di negozio giuridico. L'art. 1321 c.c. così lo definisce: "Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale".

Le parti, nell'esplicazione della loro autonomia negoziale, possono disporre dei loro diritti disponibili come meglio credono.

 

Cedibilità dei crediti.

I crediti possono essere ceduti come ogni altro bene. Con la cessione si opera la sostituzione del vecchio creditore con un nuovo creditore. I soggetti della cessione del credito sono il cedente (creditore originario), il cessionario (nuovo creditore), il debitore ceduto.

 

Il tema della lezione di oggi è:

a) la cessione a un terzo del credito del danneggiato da un sinistro stradale relativo al danno patrimoniale;   

b) la cessione a un terzo del credito del danneggiato da sinistro stradale relativo al danno biologico e morale (danno non patrimoniale).

 

L'art. 1260 c.c. (cedibilità dei crediti) così dispone:

[I]. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito [1198], anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale [447] o il trasferimento non sia vietato dalla legge [323, 378, 1471, 1823].

[II]. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

 

Con il termine cessione si intendono sia il contratto con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad altri (cessionario) il proprio credito verso il debitore ceduto sia gli effetti che si producono con il trasferimento del credito in capo al cessionario.

 

Dunque, con il contratto di cessione si può trasferire qualsiasi credito, purchè: a) il credito non abbia carattere strettamente personale; b) il trasferimento non sia vietato dalla legge, c) il divieto di trasferimento non sia stato pattuito con il debitore.

 

La cessione del credito è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione, garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo oneroso  (vendita o permuta, scambio di credito con prezzo o con cosa) o a titolo gratuito ( donazione del credito per puro spirito di liberalità).

 

La cessione non è un contratto a se stante, ma è l'oggetto di un contratto traslativo di diritti.

 

La cessione del credito è retta dal principio consensualistico. La natura consensuale del contratto di cessione del credito importa che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario. Non è necessario, quindi, che al perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto il trasferimento del credito si verifica solo nel momento in cui il credito viene ad esistenza; prima di allora il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria.

 

 

Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione - anche in via esecutiva - pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante  (Cassazione civile, sez. I, 28/07/2010, n. 17669).

 

La cessione può avvenire anche senza il consenso del debitore ceduto, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o che sussista un divieto legale o negoziale di cessione; pertanto, il credito è liberamente cedibile (principio della libera cessione del credito).

 

Oggetto della cessione può essere un credito futuro?

La risposta non può essere che affermativa; va, tuttavia, ricordato che la cessione del credito futuro comporta un trasferimento a favore del cessionario solo a  partire  dal momento in cui il credito viene ad esistenza: prima di allora il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria.

In ogni caso, il credito viene trasferito al cessionario con gli stessi caratteri, garanzie ed eccezioni che aveva quando si trovava nella titolarità del cedente. Conseguentemente, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni personali ( ad esempio: il diritto di chiedere la risoluzione per inadempimento del contratto da cui è sorto il diritto di credito, invalidità, prescrizione, ecc.) che avrebbe potuto far valere di fronte al cedente. Pertanto, è regola che il cedente offra delle garanzie al cessionario.

 

 

Crediti a carattere personale.

Sono crediti a carattere personale i crediti aventi ad oggetto prestazioni alimentari,  prestazioni di carattere artistico e intellettuale a vantaggio specifico di determinate persone, per i quali non è indifferente che il debitore adempia in favore di un soggetto invece che di un altro . Esempi: 1)  uno scrittore si è impegnato con un editore a scrivere un romanzo; nell'esempio non può sfuggire l'interesse che ha lo scrittore che la propria opera sia pubblicata da un editore famoso piuttosto che da un altro poco conosciuto, in quanto il successo sperato può essere compromesso; 2)  prestazioni di cura in senso ampio.

Tuttavia, la "regula iuris" dettata dall'art. 447 c.c., che esclude la facoltà di cedere il credito alimentare, ovvero di opporre in compensazione, da parte dell'obbligato agli alimenti, un controcredito di diversa natura, deve ritenersi norma di "ius singulare" e, come tale, inapplicabile alle obbligazioni alimentari sorte non " "ex lege", ma in via convenzionale(cfr.  Cassazione civile, sez. II, 22/10/1997, n. 10362).

 

 

Divieto di cessione.

La legge indica i crediti per i quali esiste il divieto di cessione. In tali casi la cessione sarebbe nulla o annullabile.

Non possono diventare cessionari di alcuna ragione di credito i genitori esercenti la potestà, il tutore e il protutore verso il minore (art. 323 e 378 c.c.) e, ai sensi dell'art. 1471, non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica [579 c.p.c.], né direttamente né per interposta persona:

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;

2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;

3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui [320 ss., 357 ss., 424 ss.], rispetto ai beni medesimi;

4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'articolo 1395.

 Inoltre, ai sensi dell'art. 1621, i magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. La disposizione non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

 

Il divieto di comprare stabilito dall'art. 1471 n. 2 c.c. colpisce tutti coloro i quali, nell'esercizio di una pubblica funzione, prendono parte alla procedura relativa al trasferimento coattivo di un bene da un soggetto ad un altro soggetto e pertanto, nel caso di esecuzione forzata, detto divieto si applica anche al custode dei beni pignorati o sequestrati il quale, pur non essendo espressamente menzionato, è inquadrabile nella più generale categoria contemplata al n. 2 di detta norma poiché, essendo un soggetto al quale viene affidato l'esercizio di una funzione pubblica temporanea da svolgere quale longa manus degli organi giudiziari, proprio in tale veste partecipa alla procedura esecutiva, provvedendo alla conservazione dei beni sottoposti a vincolo ed alla relativa amministrazione, eventualmente necessaria (Cassazione civile, sez. III, 21/08/1985, n. 4464).

 

 

Efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto.

La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

La notificazione della cessione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., oltre a non dovere obbligatoriamente indicare la causa della cessione stessa, costituisce un atto a forma libera che, come tale, non deve necessariamente avvenire a mezzo ufficiale giudiziario (Cassazione civile, sez. III,  07/02/2012,  n. 1684)[1].

 

Cessione del diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale.

Come abbiamo detto, oggetto della cessione può essere un credito futuro; in questo caso il trasferimento del credito avviene nel momento in cui esso viene ad esistenza.

Nell'ipotesi di asserito credito per danni da sinistro stradale va precisato che, ove la legittimità della pretesa del danneggiato sia contestata, il credito sorge nel momento in cui il credito viene ad esistenza per effetto di una sentenza del giudice o dell'accordo tra il danneggiato e la compagnia di assicurazione.

 

Al riguardo è utile formulare delle ipotesi di danno da sinistro stradale con riferimento alla giurisprudenza della Cassazione.

 

Prima ipotesi: cessione del credito relativo al danno patrimoniale.  Una prima ipotesi riguarda la cessione del credito relativo (a) al costo delle riparazioni effettuate da un carrozziere sul veicolo danneggiato in occasione e a causa di un incidente stradale e (b) dell'utilizzo di un veicolo sostitutivo nel periodo strettamente necessario alle riparazioni di quello incidentato.

Il proprietario del veicolo può cedere al carrozziere, a pagamento delle riparazioni effettuate o da effettuare, il proprio credito verso la compagnia di assicurazione rca? Può, altresì, cederlo alla società di noleggio ?

Posto il principio di libera cedibilità del credito, la risposta non può essere che affermativa. Della questione si è più volte occupato la Suprema Corte di Cassazione che, rifacendosi alle norme generali del codice civile, ha ritenuto possibile e lecito il trasferimento del credito del danneggiato al carrozziere nei riguardi della compagnia di assicurazione.

Per quanto riguarda i danni patrimoniali vi sono due recenti sentenze della Cassazione, Cass. Civile, sez. III, 10.01.2012, n. 52 e Cass. civile, sez. III, 10.01.2012, n. 51, la prima (la n. 52) riguarda la cessione al carrozziere del credito relativo ai danni del veicolo, la seconda (la n. 51) si riferisce alle spese sostenute dall'automobilista danneggiato per il noleggio di autovettura sostitutiva, da utilizzare nel periodo strettamente necessario per le riparazioni di quella incidentata.

Da un'attenta lettura delle due sentenze si evince che la Cassazione, ispirandosi ai principi generali della materia, conferma che è legittimo estendere alla materia del risarcimento dei danni il diritto della cedibilità del credito.

La Suprema Corte, infatti, dopo aver analizzato in profondità la natura e la tipologia del credito verso le compagnie di assicurazioni, contrariamente alle pronunce del Tribunale che aveva negato la cedibilità di tale credito in quanto credito futuro e incerto e, quindi, subordinato all'accertamento giudiziale sulla responsabilità nella causazione del sinistro e sull'entità dei danni, ha affermato che:

1) il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo;

2) il cedente, ove ricorra l'ipotesi di cessione onerosa, è tenuto a garantire (solamente) il nomen  verum, e cioè l'esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266 c.c.);

3) il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale.

Conseguentemente, al cessionario competono, in caso di inadempimento da parte del debitore ceduto, i rimedi posti a tutela della parte contrattuale, sia giudiziali (azione di risoluzione o di annullamento o di rescissione del contratto) sia convenzionali (es.: causa risolutiva espressa), attenendo essi alla sorte del contratto e non del mero credito.

Ovviamente, il relativo mancato riconoscimento per inesistenza o nullità non ridonda invero sul piano della validità della cessione (così come la inesistenza della cosa di per sé normalmente non comporta la nullità del contratto), ma comporta il mancato conseguimento da parte del cessionario della titolarità del credito, assumendo rilievo meramente sul piano dell'inadempimento, e venendo, se del caso, a tradursi nel risarcimento del danno a carico del cedente.

Un interessante problema è stato affrontato e risolto da due sentenze gemelle del Giudice di Pace di Roma. Trattasi delle sentenze n. 44470 e n. 44471 del 26 giugno 2013, nelle quali è esaminato il problema del frazionamento del credito relativo al risarcimento dei danni patrimoniali subìti da un automobilista coinvolto in un incidente stradale e ceduto a terzi.

L'automobilista, nel caso esaminato dal giudice di Roma, lamentava di aver subìto danni patrimoniali per fermo tecnico e per noleggio di un'autovettura sostitutiva e, quindi, cedeva separatamente i due crediti a due diversi soggetti, al carrozziere e alla società di noleggio.

Il giudice, accogliendo l'eccezione proposta dalla compagnia di assicurazione, dichiarava  non frazionabile  il credito nella considerazione che il frazionamento: a) costituiva un aggravio di spese per il debitore ceduto per effetto della lievitazione delle spese processuali; b) andava contro l'esigenza di deflazionare il carico degli uffici giudiziari.

Le motivazioni delle due sentenze del Giudice di Pace di Roma sono pienamente condivisibili anche perché  questi comportamenti processuali, appalesandosi quali veri e propri abusi, possono giustificare le eccezioni formulate normalmente dalle compagnie di assicurazione e indurre il legislatore a porvi rimedio con norme restrittive.

 

Seconda ipotesi: cessione del credito relativo al danno non patrimoniale. E' l'ipotesi più delicata e, pertanto, più controversa. Valgono anche in questa ipotesi le norme circa la cedibilità del diritto di credito. Occorre stabilire, però, se nella specie si tratti di un credito strettamente personale oppure  no. La Cassazione, con la sentenza n. 22601 del 3 ottobre 2013, si è pronunciata per l'ammissibilità della cedibilità del credito relativo al danno biologico e morale nella considerazione che, essendo ormai pacifica la trasmissibilità iure hereditatis del danno morale terminale e del danno biologico terminale, non si può escludere la possibilità della loro cedibilità inter vivos.

Esempio tipico di diritto strettamente personale è il credito alimentare che, oltre ad essere per espressa previsione normativa incedibile, è impignorabile e cessa con la morte dell'obbligato; quindi, intrasmissibile iure hereditatis.

 

Evoluzione normativa. Con il D.L. 23.12.2013, n. 145, art. 8, G.U. 23.12.2013, ancora in fase di conversione in legge, erano state introdotte norme finalizzate a limitare fortemente la cedibilità del diritto al risarcimento.

In particolare, il decreto legge n. 145/2013 concedeva alle compagnie di assicurazioni la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all'atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non fosse cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento.

Ma l'art. 8 di detto D.L. contenente quelle norme restrittive è stato stralciato per la forte opposizione delle associazioni dei consumatori e delle associazioni artigiani

Dunque, se la cessione è, in generale, possibile anche senza il consenso del debitore, per effetto del sopra citato decreto legge, la cedibilità del diritto, nel caso di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, sarebbe stata condizionata dal consenso dell'assicuratore da esprimere all'atto della stipula del contratto di assicurazione. Credo che la questione, ove fosse stata confermata la norma testè citata,  avrebbe prodotto un certo contenzioso per il fatto che, in deroga ai principi delle norme sui consumatori (clausole vessatorie)[2], sarebbe stato dato  all'esclusiva volontà delle compagnie di assicurazione di stabilire il divieto di cedibilità del credito  risarcitorio.  In proposito, va ricordato che il secondo comma dell'art. 1260 c.c. prevede la possibilità per le parti (creditore e debitore) di escludere pattiziamente la cedibilità del credito a terzi.

Nel citato decreto legge, al contrario, ove fosse stata confermata la norma restrittiva, avrebbe lasciato alla sola volontà delle compagnie, che sono le parti contrattuali più forti, di escluderla al momento della stipula del contratto di assicurazione, con evidente squilibrio in danno dei consumatori.

 

Considerazioni conclusive. L'art. 1260 c.c. consente la cessione del credito anche senza il consenso del debitore ceduto, salvo che: a) la cessione sia strettamente personale; b) sia vietata dalla legge; c) il divieto sia stato oggetto di negoziazione delle parti. Ne consegue che, ai fini del perfezionamento del contratto di cessione del credito, è normalmente sufficiente che vi sia stato l'accordo del cedente e del cessionario, che determina la successione al cessionario dal cedente nello stesso rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati. Nei confronti del debitore ceduto la cessione diviene efficace quando gli sia stata portata a conoscenza. Il dovere di portare a conoscenza del debitore l'avvenuta cessione del credito ha la funzione di tutelarlo nel caso egli effettui il pagamento al cedente anziché al cessionario.

Secondo la Cassazione anche il diritto al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) da incidente stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo i medesimi di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo.

Quando la cessione sia onerosa, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. Secondo la Cassazione, il credito derivante da fatto illecito deve essere considerato credito attuale.

La cessione avviene, inoltre, con i privilegi e le garanzie personali e reali con i poteri connessi al contenuto e all'esercizio del credito; in particolare, il cessionario può esperire tutti i rimedi volti alla realizzazione del suo diritto, ivi comprese le azioni giurisdizionali secondo il seguente principio di diritto: il credito da risarcimento dei danni da sinistro stradale è suscettibile di cessione ex artt. 1260 ss. c.c. e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto.

Non va dimenticato, però, che, da parte del Governo, vi è stato il tentativo, poi naufragato, di introdurre con il D.L. n. 145 del 2013 norme volte a limitare fortemente la cedibilità del diritto al risarcimento dei danni da incidenti stradali.

Quanto ai danni subiti in conseguenza di lesioni personali (danni non patrimoniali) con la relativa quantificazione dell'ammontare, secondo la Suprema Corte la transazione in ordine al loro risarcimento determina la trasformazione del diritto personale alla integrità fisica in un diritto patrimoniale sulla somma.

Dall'esame delle numerose pronunce dei giudici di merito, particolarmente dei giudici di pace, si rilevano due orientamenti; il primo, maggioritario, ritiene il credito trasferibile con possibilità del cessionario di esperire tutti i rimedi anche giurisdizionali attribuiti al cedente; il secondo, minoritario, che sostiene il contrario.

Resta, comunque, il sospetto che il cessionario (carrozzeria), a fronte di un credito futuro e incerto, tenda  a "gonfiare" i costi delle riparazioni costringendo il legislatore a porvi rimedio con l'introduzione di norme volte a limitare fortemente il diritto di cessione del credito in questione. Del resto, il fenomeno della cessione del credito relativo ai danni da incidente stradale ha conosciuto una tale diffusione da rendere largamente fondato il sospetto dell'abuso. Pertanto, è da immaginare che il tentativo di limitare fortemente la cedibilità del credito risarcitorio sarà rinnovato magari con un disegno di legge piuttosto che con decreto legge.

Di Raffaele Vairo

E-mail: raffaelevairo@libero.it 

Giurisprudenza essenziale.

 

Il diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale può costituire oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi e nei limiti dell'art. 1260 c.c.. (Cass. civile,sez. III, 03.10.2013, n. 22601).

 

Il credito di risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell'autovettura incidentata, è suscettibile di cessione, ai sensi dell'art. 1260 ss. c.c., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio (Cass. civ., sez. III, 10.01.2012, n.  51).

 

Il credito da risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale è suscettibile di cessione ex artt. 1260 ss. c.c., e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto (Cass. civile, sez. III, 10.01.2012, n. 52).

 

Pare ammissibile nel nostro ordinamento la cessione parziale del credito, a condizione che la prestazione da eseguire sia divisibile e che la quota ceduta sia proporzionale all'intero; tuttavia non può prescindersi dai limiti costituiti, in linea generale, dal divieto di aggravio della posizione del debitore (art. 1260 ss. c.c.) e dall'esigenza di deflazionare il carico degli uffici giudiziari (Giudice di Pace Roma, sez. III, 26.01.2013, n. 44471).

 

La natura consensuale del contratto di cessione di credito — relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza — comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (Cass. civile, sez. III, 17.01.2012, n. 551).

 

In tema di cessione di credito derivante da sinistro stradale, è ammissibile l'azione ex art. 149 c.assicur. esercitata dal cessionario nei confronti della compagnia di assicurazione del cedente (Giudice di Pace Legnano, 11.01.2012, n. 10).

 

Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante  (Cass. civile, sez. III, 13/07/2011, n. 15364).

 

Tra il perfezionamento del rapporto di cessione e il trasferimento del diritto oggetto della medesima esiste contemporaneità, trasferendosi il diritto con l'incontro dei consensi per cui con la cessione il soggetto legittimato a pretendere la prestazione del debitore ceduto è il cessionario cui il diritto è stato trasferito. È vero che in presenza di credito futuro il trasferimento viene differito al momento in cui il medesimo viene ad esistenza ma ciò consegue al fatto che solo a tale momento il credito può essere fatto valere (Giudice di pace Torino, 11/01/2010, n. 281).

 

In tema di circolazione stradale e in particolare in merito al sinistro occorso tra due autovetture nell'ambito del quale una delle conducenti abbia espressamente riconosciuto la propria esclusiva responsabilità, deve ritenersi assolutamente valida e legittima la cessione operata dal proprietario dell'autovettura danneggiata, in favore alla società di autonoleggio, cessionaria, e avente a oggetto il credito vantato dal primo nei confronti della società assicuratrice dell'autovettura condotta dalla responsabile del sinistro. È infondata l'eccezione di nullità del contratto di cessione del preteso credito sollevata dalla società assicuratrice in quanto, ai sensi dell'art. 1260 c.c., la cessione del credito può avvenire prescindendo dal consenso del debitore ceduto, a titolo oneroso o gratuito con l'unico limite che il credito non abbia carattere strettamente personale e che non sia vietato dalla legge. Per effetto della cessione, essendo trasferito al cessionario il credito con tutti i privilegi e le garanzie personali e reali, si determina il subingresso del cessionario nella medesima posizione del cedente trovandosi così esposto a tutte le eccezioni che il debitore avrebbe potuto opporre nei riguardi del cedente. Ne deriva pertanto che ove la cessione non rientri in una delle ipotesi vietate dalla legge o assoggettate ad altre limitazioni, deve ritenersi valida ed efficace quella in esame avente a oggetto appunto il credito vantato dal danneggiato nei confronti dell'assicurazione e rispetto al quale si sia verificato il subentro a titolo particolare della società di autonoleggio (Giudice di Pace Milano, sez. I, 03/06/2009, n. 14587).

 

Il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo (nella specie, il carrozziere incaricato della riparazione dell'auto danneggiata), non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni (Cass. civile, sez. III, 13/05/2009, n. 11095).

 

 



[1] Una forma particolare di cessione dei crediti è il factoring, contratto atipico utilizzato nei rapporti commerciali, con il quale un imprenditore trasferisce il rischio dell'insolvenza dei propri clienti a un altro imprenditore, il factor, che se ne assume i rischi dietro corrispettivo.

Con il contratto di factoring un imprenditore sottopone al factor i contratti conclusi o da concludere con i propri clienti e il factor, se li approva, si obbliga a versare, alla scadenza dei crediti, la somma pattuita corrispondente all'importo dei crediti detratta la percentuale pattuita a copertura dei rischi assunti e delle spese sostenute per la riscossione, oltre che a svolgere, per conto del fornitore, i servizi di contabilizzazione dei rapporti oggetto del contratto.

[2]Articolo 33  del D.Lgs. n. 206/2005 (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore)

1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista (1);

b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;

e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;

m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;

r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;

s) consentire al professionista di sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;

t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile.

3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:

a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte. 

 




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