Con la sentenza n. 24644, depositata il 22 novembre 2011, la Corte di Cassazione, ha stabilito che per la liquidazione dell'onorario dell'avvocato nelle cause possessorie, la causa non è di valore indeterminabile. Secondo i giudici di legittimità, il compenso deve essere parametrato alle regole per la valutazione dei giudizi relativi al diritto il cui contenuto risponde al potere di fatto sulla cosa. È questo il contenuto della sentenza con cui la sesta sezione civile si è pronunciata su un ricorso con cui era stata eccepita la violazione ed erronea applicazione dell'art. 15 cod. proc. civ. e dell'art. 6 D.M. 8.4.2004 n. 127, nonché vizio di motivazione, in quanto, erroneamente, il giudice di merito aveva ritenuto, ai fini dell'applicazione dello scaglione previsto dalla tariffa professionale, la causa di valore indeterminabile, (atteso che il valore delle cause possessorie - scriveva il ricorrente - in mancanza di specifica previsione normativa, va determinato in applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione del diritto corrispondente al tipo di possesso tutelato, aggiungendo che, nel caso di specie, il giudice aveva a disposizione tutti i dati per provvedere a tale valutazione, sia con riferimento al contenuto dell'azione, che corrispondeva al diritto di servitù, che alla rendita catastale dell'immobile). Ritenendo il profilo fondato, la Corte ha spiegato che deve rilevarsi che l'affermazione del giudice territoriale secondo cui le cause possessorie sono di valore indeterminabile è in contrasto con le pronunce di questa Corte che hanno precisato che, in mancanza di criteri legali specifici per la determinazione del valore delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte (Cass. n. 6759 del 2003; Cass. n. 137 del 1964) potendo il giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima.
Consulta testo della sentenza n. 24644/2011

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