Cenni introduttivi sull'usucapione
L’usucapione (dal latino uso-capere, prendere con l’uso) è uno degli istituti del diritto italiano con radici più antiche: il suo omologo, difatti, nonostante le innegabili differenze con l’attuale disciplina, è il c.d. “usus”, disciplinato già dalla Legge delle XII tavole, pietra miliare del diritto romano. L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà, o di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufrutto), che si realizza mediante il possesso protratto per un certo periodo di tempo e, talvolta, con il concorso di determinati requisiti ulteriori, che, come vedremo, hanno sostanzialmente la funzione di abbreviare il lasso temporale necessario all’operatività dell’istituto in esame. Secondo costante giurisprudenza, coerentemente alla nozione appena vista, gli effetti giuridici dell’usucapione si producono automaticamente come conseguenza di uno o più fatti giuridici, tanto che è da riconoscere mero valore dichiarativo alla sentenza che accerta la sussistenza di tali presupposti di fatto. Secondo l’impostazione maggioritaria, dunque, l’usucapione rappresenta una particolare modalità di acquisto, a titolo originario (ossia senza che vi sia alcun nesso di derivazione tra il diritto esercitato sul bene dal precedente titolare), basata sulla prescrizione acquisitiva.
Per quanto riguarda la nozione di possesso e le sue regole generali, si rinvia alla sedes materiae, mentre in tale contesto si approfondiranno le ultime due categorie di effetti disciplinate dal nostro codice civile (si noti la sistematicità nella disposizione degli articoli: capo II “Degli effetti”, all’interno del titolo VIII “Del possesso”, a sua volta inserito del libro II “Della proprietà”), ossia la regola “possesso vale titolo” (sezione II del capo dedicato agli effetti del possesso, artt. 1153 e ss. c.c.) e l’usucapione vera e propria (sezione III del capo dedicato agli effetti del possesso, artt. 1158 e ss. c.c.).
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