Sei in: Home » Guide Legali » Regime patrimoniale della famiglia » Usucapione e comunione tra coniugi

Usucapione e comunione tra coniugi

Il regime patrimoniale della famiglia
I beni immobili acquistati per usucapione rientrano nella comunione legale tra coniugi? Vediamo

Acquisti per usucapione in costanza di matrimonio

[Torna su]
Gli acquisti di beni immobili per usucapione, che si verificano in costanza di matrimonio tra coniugi in regime di comunione legale, rientrano in quest'ultima anche se compiuti da uno solo dei coniugi, in virtù della disposizione di cui all'art. 177, 1° comma, lett. a) c.c., secondo la quale costituiscono oggetto della comunione "gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali".  
La ratio sottesa alla norma codicistica, secondo l'indirizzo ormai pacificamente accolto da dottrina e giurisprudenza, è quella di consentire al coniuge in regime di comunione legale di profittare di qualsiasi tipo di acquisto effettuato dall'altro, in linea con la visione solidaristica degli interessi economici della famiglia, non rilevando se trattasi di acquisti a titolo originario o derivativo.  

Il dibattito in dottrina e in giurisprudenza

La questione, tuttavia, è stata a lungo dibattuta tra gli studiosi e le corti, prendendo le mosse dalla mancata riproposizione all'interno dell'art. 177 lett. a) c.c. della formula inserita nell'art. 217 c.c. (nel testo antecedente alla riforma del diritto di famiglia del 1975), secondo il quale costituivano oggetto della comunione gli acquisti fatti "a qualsiasi titolo" dall'uno o dall'altro coniuge.  
Se l'opinione maggioritaria in seno alla dottrina è stata sempre orientata a considerare oggetto della comunione legale sia gli acquisti a titolo originario che derivativo (cfr. Busnelli, voce Comunione dei beni tra coniugi, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, 266; A. e M. Finocchiaro, Riforma del diritto di famiglia, Milano, 1979, 122; P. Schlesinger, Della comunione legale, sub art. 177, 396; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli 2007, 316), la giurisprudenza ha mantenuto nel tempo un atteggiamento oscillante (cfr. Cass. n. 7060/2004), approdando, infine, alla medesima soluzione, ispirata dal c.d. "favor communionis" (Cass. n. 19984/2008; n. 14347/2000; n. 2983/1991; Trib. Roma 7.4.2003).  
In particolare, considerato che l'art. 177, 1° comma, lett. a), c.c. non distingue tra gli acquisti a titolo originario e quelli a titolo derivativo, e non rientrando l'ipotesi dell'usucapione tra le eccezioni formulate dal successivo art. 179 c.c., non vi è ragione, secondo la giurisprudenza, per escludere dalla comunione legale gli acquisti di beni immobili per usucapione effettuati da uno solo dei coniugi durante il matrimonio (Cass. n. 20628/2008; n. 2954/2003).  
Né può attribuirsi rilievo, al fine dell'esclusione del bene dalla comunione, alla circostanza che gli acquisti si siano verificati senza nessun apporto, di tipo economico o personale, da parte dell'altro coniuge (Cass. n. 12439/1993).
Altro argomento di discussione, sia in dottrina che in giurisprudenza, è il momento rilevante per l'acquisto (ope legis) del diritto di comproprietà del bene da parte del coniuge non usucapiente. 
Per la dottrina (P. Schlesinger, Commentario al diritto italiano della famiglia, Milano 1999, 101; De Martino, Del Possesso (art. 1158), in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, 62; Sacco e Caterina, Il possesso, nel Trattato Cicu-Messineo, VII, Milano, 2000, 497-498) e la giurisprudenza maggioritarie "il momento rilevante agli effetti dell'acquisto ope legis del diritto di comproprietà da parte dell'altro coniuge, attesa la natura meramente dichiarativa della domanda giudiziale, non è quello della pronuncia della sentenza di accoglimento della domanda di usucapione, bensì quello del compimento della maturazione del termine legale di ininterrotto possesso, alla cui scadenza, perfezionatasi la fattispecie legale acquisitiva, il possesso si trasforma nella proprietà o nell'altro diritto reale di fatto esercitato" (così Cass. n. 20296/2008; cfr. n. 13921/2002; n. 11000/2001). 

In altri termini, ad assumere rilevanza è il momento nel quale il periodo di possesso ininterrotto si è compiuto, per poter stabilire se il tempus ad usucapionem sia maturato durante il matrimonio e in regime di comunione legale (De Martino cit.; Sacco e Caterina cit.). 

Bene comune e termine utile per usucapione

In ragione delle considerazioni sinora svolte, si dovrebbe ritenere, pertanto, che laddove il termine utile per l'usucapione maturi successivamente all'instaurarsi della comunione legale, il bene sarà considerato comune ex art. 177 c.c., mentre lo spirare del termine finale del possesso in un momento successivo allo scioglimento della comunione, nonostante la presenza di un possesso mantenuto durante il matrimonio, non potrà mai condurre a ritenere il bene ricadente in comunione, spettando l'acquisto al singolo coniuge possessore (G. Cian, Usucapione e comunione legale dei beni, Riv. Dir. Civ., 1989, II, 272; De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato, II, Milano, 2002, 391). 

Regola della retroattività

Tuttavia, discussa è anche la rilevanza del momento iniziale della fattispecie, ovvero l'operare dell'esclusione (o meno) dalla comunione dell'acquisto per usucapione, allorquando il possesso del bene sia iniziato, ad opera di uno dei due coniugi, prima che questi abbiano contratto matrimonio.  
In particolare, vi è divisione tra gli interpreti, se per ciò che riguarda gli acquisti disciplinati dall'art. 177 c.c., una volta realizzata la fattispecie, debba trovare applicazione la regola della retroattività, secondo la quale l'effetto acquisitivo retroagisce al momento iniziale del possesso, escludendo quindi che l'usucapione basata sul possesso cominciato prima del sorgere della comunione legale ricada nella stessa (in dottrina: Cian cit.; R. Sacco, (voce) Usucapione, in Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., Torino, 1999, p. 571; in giurisprudenza: Cass. n. 17570/2008; n. 19294/2006).

Aut. Marina Crisafi

Data aggiornamento dicembre 2020