Con il termine "aggiotaggio" si fa riferimento al reato disciplinato dall'art. 501 c.p., rubricato come "Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio".

La condotta illecita consiste nel determinare la modifica dei prezzi delle merci al rialzo o al ribasso, attraverso la diffusione di notizie false e mediante artifizi vari, al solo scopo di turbarne il mercato. Si tratta di un delitto punibile con la reclusione fino a tre anni e con una multa che va da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.822 euro. Secondo la disposizione del codice penale, le sanzioni sono raddoppiate laddove la condotta sia volta a favorire interessi straniero o nel caso in cui da essa derivi il deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli di Stato.

L'aggiotaggio prevede il dolo generico come elemento soggettivo ed è un reato procedibile d'ufficio.