Per la Cassazione un simile comportamento deve ritenersi compatibile con l'art. 131-bis c.p.

di Valeria Zeppilli - Anche il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest può legittimare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, se la condotta del conducente può essere interpretata in termini di minore riprovevolezza del fatto.

Lo ha chiarito la Corte di cassazione nella sentenza numero 42255/2017 qui sotto allegata, annullando senza rinvio la pronuncia con la quale la Corte d'appello aveva invece rigettato la richiesta dell'imputato di applicazione della causa di non punibilità.

Le circostanze del caso concreto

Per i giudici di legittimità, nel caso di specie, occorreva considerare che al conducente, dopo il rifiuto di sottoporsi all'esame, fu comunque consentito di proseguire sino a casa alla guida del proprio veicolo. Inoltre, l'imputato era giovane e incensurato e non aveva cagionato alcun effettivo pregiudizio alla circolazione e all'incolumità degli utenti della strada prima che intervenissero le forze dell'ordine.

Infine, anche il contenimento della pena nei limiti edittali risultava compatibile con una "valutazione di merito espressa in ordine ad un minimo disvalore penale della condotta".

Rilevanza dell'art. 131-bis c.p.

L'occasione è stata sfruttata dalla Corte di cassazione anche per precisare che l'articolo 131-bis c.p., in quanto di pregnante rilevanza sostanziale, è immediatamente applicabile anche ai giudizi pendenti in appello o dinanzi al giudice di legittimità. Oltretutto, l'accertamento dei suoi presupposti applicativi (non abitualità della condotta e modesta offensività dell'azione e dei suoi effetti) va compiuto dal giudice di legittimità fondandosi su quanto emerso nel giudizio di merito e tenendo conto del richiamo ad eventuali giudizi che abbiano escluso la particolare tenuità del fatto.

Nel caso di specie, il giudice dell'appello aveva posto a sostegno della propria decisione di rigetto una motivazione "chiaramente insufficiente" che si basava solo su una presunzione di pericolosità in astratto del comportamento tenuto dall'imputato senza fare alcun riferimento al caso concreto. Per la Cassazione, invece, deve ritenersi che anche il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest sia compatibile con la causa di non punibilità di cui all'articolo 133-bis se il caso concreto ne legittima l'applicazione.

Corte di cassazione testo sentenza numero 42255/2017
Vedi anche:
- Alcoltest: tutto quello che devi sapere
- Alcoltest: raccolta di articoli e sentenze
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: