Il giudice abruzzese precisa che il dissenso deve essere personale, consapevole, informato e motivato

di Valeria Zeppilli - Con ordinanza del 6 dicembre 2016 (qui sotto allegata), il Tribunale di Vasto in persona del giudice Dott. Fabrizio Pasquale ha dettato un vero e proprio decalogo per la corretta formulazione del rifiuto di partecipare ad una procedura di mediazione.

Ad aver originato la pronuncia è stato un caso (peraltro abbastanza ricorrente) in cui la parte invitata in mediazione (nella fattispecie una banca) non era comparsa al primo incontro di mediazione, facendo pervenire alla segreteria dell'organismo incaricato della procedura una comunicazione scritta in cui anticipava la propria intenzione di non presentarsi in mediazione, illustrando i motivi del rifiuto di partecipare.

Applicando alla banca assente la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 4-bis, del decreto legislativo numero 28/2010, il Tribunale si è soffermato sull'analisi dei requisiti che la manifestazione di dissenso alla mediazione deve avere, ai fini della sua valida formulazione.

In particolare, richiamando una terminologia tipica del settore medico, l'ordinanza afferma che il dissenso deve essere non solo personale, ma anche consapevole, informato e, soprattutto, motivato.

Limitarsi ad anticipare per iscritto il proprio rifiuto di partecipare al primo incontro, insomma, rappresenta solo un atto di mera cortesia, inidoneo a esonerare al parte dalle responsabilità che conseguono all'assenza.

La volontà negativa rispetto all'avvio di un percorso di mediazione, invece, può essere espressa validamente solo se vi sia stata una preventiva informazione, da parte del mediatore, circa "la ratio dell'istituto, le modalità di svolgimento della procedura, i possibili vantaggi rispetto ad una soluzione giudiziale della controversia, i rischi ragionevolmente prevedibili di un eventuale dissenso e l'esistenza di efficaci esiti alternativi del conflitto". Essa, inoltre, deve essere "supportata da adeguate ragioni giustificatrici che siano non solo pertinenti rispetto al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilità logica, prima ancora che giuridica, tali non essendo, ad esempio, quelle fondate sulla convinzione della insuperabilità dei motivi di contrasto".

Di conseguenza, quando la parte invitata si limita ad annunciare per iscritto la propria assenza, senza partecipare alle attività informative e di interpellanza che caratterizzano il primo incontro di mediazione, l'organismo incaricato della procedura non è tenuto a prendere in considerazione o a esaminare nel merito quanto contenuto nella comunicazione pervenutagli, se non per fini strettamente connessi all'organizzazione e alla celebrazione del primo incontro.

Si ringrazia il Dott. Fabrizio Pasquale per la cortese segnalazione e il contributo offerto

Tribunale di Vasto testo ordinanza 6 dicembre 2016
Valeria Zeppilli

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