Per il Tribunale di Firenze, va esperita querela di falso se manca un patto, altrimenti grava sul firmatario l'onere probatorio

di Lucia Izzo - Per contestare quanto successivamente inserito in un foglio bianco sottoscritto, se l'autore era privo di mandato si rende necessaria la querela di fatto. In caso vi fosse, invece, un patto, ma il sottoscrittore vuole contestare il contenuto del documento poichè diverso da quanto stabilito, anche se non è necessaria la querela, sul firmatario grava l'onere della prova.


Lo ha chiarito il Tribunale ordinario di Firenze, sezione civile, nella sentenza n. 2285/2016 (qui sotto allegata) chiamato a pronunciarsi su un'opposizione a decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) per somme a titolo di saldo per prestazioni professionali eseguite dal ragioniere in favore della società di cui gli opponenti erano ex soci.


Innanzi al giudice, gli opponenti disconoscono l'autenticità delle proprie sottoscrizioni sui riconoscimenti di debito "e di accollo" posti alla base del ricorso monitorio, ed evidenziano altresì la falsità dei documenti citati; in sede di comparsa conclusionale, inoltre, gli stessi allegano che i riconoscimenti di debito in atti sono frutto di abuso di foglio firmato in bianco "contra pacta".


Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni, l'accertamento peritale grafologico ne ha evidenziato l'autenticità e tanto viene fatto proprio dal giudicante, posto che tale assunto non sembra sostanzialmente contestato dagli opponenti, tenuto conto del tenore della stessa comparsa conclusionale.


Quanto al disconoscimento del contenuto dei due riconoscimenti di debito, in realtà, come meglio "chiarito" dagli opponenti in comparsa conclusionale, con tale disconoscimento la parte avrebbe semplicemente inteso denunciare l'abuso di foglio firmato in bianco. 


Il giudice richiama, in punto di diritto, la giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 2524 del 07.02.2006) secondo cui "La denunzia di abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco con sottoscrizione riconosciuta (o autenticata) richiede l'esperimento della querela di falso, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., nel caso in cui il riempimento stesso sia avvenuto 'absque pactis', ovvero senza che il suo autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con un patto preventivo".


Diversamente, non è richiesto l'esperimento della querela di falso nell'ipotesi in cui il riempimento sia stato eseguito "contra pacta", cioè in modo difforme da quello consentito dall'accordo intervenuto preventivamente. La diversa disciplina, secondo la Suprema Corte, si spiega perchè nella prima ipotesi l'abuso incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre nella seconda si traduce in una mera disfunzuone interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato (mandato "ad scribendum"), la quale implica solo la non corrispondenza tra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare.


Ciò posto va rilevato che, assumendo, in ipotesi, trattarsi di abuso di bianco segno "senza patto di riempimento" la questione sarebbe processualmente inammissibile, non essendo mai stata proposta querela di falso


E comunque, evidenzia il Tribunale, analogamente da respingere sarebbe la questione, ove si valorizzasse la precisazione di cui alla comparsa conclusionale, circa l'abuso di foglio firmato in bianco, in contrasto con i patti intercorsi, in quanto sarebbe stata infatti prassi ricorrente degli opponenti quella di sottoscrivere dei fogli in bianco al ragioniere che curava ogni attività amministrativa della società, al fine di consentirgli un più celere svolgimento degli incombenti affidati. 

Tribunale Firenze, sentenza n. 2285/2016

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