Nota di commento a Cassazione, sez. V Penale, n. 21394/2016

di Luigi del Giudice - L' articolo 583 del codice penale stabilisce che la lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

2) la perdita di un senso; 

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 

Con riferimento al punto 4) la Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 21394 del 23 maggio 2016 (qui sotto allegata), ha ritenuto sussistere la relativa aggravante, anche nel caso di cicatrice profonda, lunga dieci centimetri e tracciata sulla parte visibile del volto, dalla base del collo fino alla regione mandibolare.

In particolare richiamando diverse pronunce della stessa Corte è stato ribadito il principio secondo il quale in tema di lesioni gravissime, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità

Inoltre nella medesima sentenza la Cassazione si è pronunciata sulla circostanza aggravante dei futili motivi ritenendoli sussistere ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento.

Pertanto non è possibile parlare di futili motivi, laddove, come nel caso di specie, la motivazione, in un contesto non limpido in cui affiorano vecchi rancori tra le parti e un non chiarito confronto fisico tra le stesse, ruota attorno all'assenza di una plausibile ragione per dar luogo alla condotta tenuta. 


Cassazione, sentenza n. 21394/2016
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