Per la Cassazione, basta che essa sia ritirata da un soggetto legato alla persona giuridica da un qualunque rapporto

di Valeria Zeppilli - Capire se un notifica è regolare è l'incubo di molti avvocati e la speranza di molti destinatari. In alcuni casi, infatti, la risposta non si trova così agevolmente nelle norme di legge ed è fondamentale buttare un occhio alla giurisprudenza, sempre più copiosa, in materia.

Negli ultimi giorni, ad esempio, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 7306/2016 depositata il 13 aprile (qui sotto allegata), ha precisato che la notifica di un atto a una persona giuridica è regolare quando è ritirata da un soggetto legato ad essa da un qualunque rapporto.

Tale rapporto, più precisamente, non deve necessariamente essere lavorativo ma può anche risultare da un incarico, non importa se provvisorio o precario, a ricevere la corrispondenza.

A ciò la Corte ha aggiunto che se dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulta che nei locali sede della società si trovava una persona, deve presumersi che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se non è legata ad essa da un rapporto di lavoro.

Per vincere tale presunzione la società deve provare non solo che il soggetto che ha ritirato l'atto non è suo dipendente, ma anche che egli non era neanche addetto alla sede, non avendo mai ricevuto alcun tipo di incarico.

Correttamente, dunque, nel caso di specie il giudice del merito, dopo aver verificato che la cartella esattoriale opposta dalla ricorrente era stata notificata presso la sede legale di questa nelle mani di un soggetto qualificatosi come socio, aveva ritenuto rilevante il fatto che l'opponente non era riuscito a vincere la presunzione che il consegnatario della cartella, rinvenuto all'interno dei locali aziendali, fosse stato incaricato della ricezione degli atti.

Il ricorso della società va quindi respinto e la sua opposizione, basata su un presunto difetto di notifica, non può trovare fondamento.

Corte di cassazione testo sentenza numero 7306/2016
Valeria Zeppilli

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