La diligenza richiesta dall'art. 1176 comma 2 c.c. per evitare il risarcimento del danno non è la stessa richiesta per altre attività

di Lucia Izzo - Il professionista può essere tenuto a risarcire i danni causati nell'esercizio della propria attività se non si comporta come uno "bravo".

Infatti, mentre nell'adempimento delle obbligazioni comuni il comportamento da tenere è quello del "cittadino medio", ovvero il bonus paterfamilias, nell'adempimento di obbligazioni professionali è prescritto un criterio più rigoroso, ossia quello del professionista "medio" (il c.d. homo eiusdem generis et condicionis).

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza 24213/2015 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso incidentale avanzato da un'Azienda Ospedaliera.

Nel caso in esame, una paziente si era sottoposta ad un trapianto di cornea eseguito in una Clinica con cornee fornite dalla "banca degli occhi" gestita dalla summenzionata Azienda; tuttavia, le cornee impiantate avevano provocato un'infezione che a sua volta causava un danno permanente alla paziente.

L'Azienda lamenta l'erroneità della pronuncia d'Appello nell'aver attribuito ad essa la responsabilità per l'infezione patita dalla paziente, poiché la struttura non era tenuta ad analizzare i tessuti corneali custoditi nella "banca degli occhi" ed inoltre sul contenitore della cornea c'era un'etichetta che "consigliava" di eseguire un esame microbiologico.

Gli Ermellini riconducono, invece, la responsabilità dell'Azienda a causa della deviazione di una regola di condotta come previsto dall'art. 2043 c.c., trattandosi di una doverosa cautela concretamente esigibile dal danneggiante.

Infatti, l'art. 1176 c.c. impone al debitore di adempiere la propria obbligazione con diligenza, ma le norme di comune prudenza dalla cui violazione può scaturire una colpa civile non sono uguali per tutti.

Dall'inadempimento di obbligazioni comuni, ovvero di danni causati nello svolgimento di attività non professionali, l'art. 1176 c.c. impone di assumere a parametro di valutazione della condotta del responsabile il comportamento che nelle medesime condizioni sarebbe stato tenuto dal "cittadino medio", il bonus paterfamilias, ossia la persona di normale avvedutezza formazione e scolarità.

Diversa la situazione in caso di inadempimento di obbligazioni professionali, ovvero di danni causati nell'esercizio di un'attività "professionale" in senso ampio: il secondo comma della stessa norma prescrive un criterio più rigoroso essendo il professionista in colpa non solo se tiene una condotta difforme da quella idealmente tenuta nelle medesime circostanze dal "bonus paterfamilias", ma anche se tiene una condotta difforme da quella che avrebbe tenuto, al suo posto, un ideale professionista "medio".

L'ideale professionista medio, per la giurisprudenza, non è un professionista "mediocre", ma è uno "bravo", ovvero serio, preparato, zelante, efficiente.

L'Azienda, nel caso di specie, non ha rispettato le regole di condotta esigibili dall'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero dal gestore "medio", ex art. 1176, comma 2, c.c., di una "banca degli occhi", che ha il compito di raccogliere, procwessare, conservare e distribuire i tessuti oculari prelevati da donatore cadavere, "certificandone idoneità e sicurezza".

Cass., III sezione civile, sent. 24213/2015

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