La Cassazione ricorda che il fatto del danneggiato può interrompere o intaccare il nesso eziologico alla base della responsabilità ex art. 2051 c.c.

di Valeria Zeppilli - Se il conducente non rispetta i limiti di velocità consigliati e cade a causa dell'asfalto scivoloso, la responsabilità dell'occorso non è solo del gestore della strada ma anche sua nella stessa misura.

Con la sentenza numero 23212 depositata il 13 novembre 2015 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione, tornando a pronunciarsi in materia di insidie stradali, ha infatti ricordato innanzitutto che la responsabilità ex articolo 2051 c.c. per cose in custodia ha natura oggettiva e necessita, per la sua configurabilità, del solo rapporto eziologico tra cosa ed evento.

I giudici, però, hanno anche ribadito che tale responsabilità può comunque essere esclusa dal caso fortuito, che può derivare anche dal fatto del danneggiato, laddove questo abbia un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il predetto nesso eziologico o sia tale da porsi come ulteriore contribuito utile nella produzione del danno.

Di conseguenza, la tragedia sfociata nella morte di un motociclista schiantatosi contro un guard-rail a causa dell'asfalto scivoloso per la presenza persistente di una perdita d'acqua non va imputata integralmente all'ente gestore della strada.

Anche il centauro ha una sua parte di responsabilità: se avesse rispettato il limite di velocità fissato in 80 chilometri orari, sarebbe probabilmente sfuggito al tragico destino che lo ha colpito.

Alla famiglia dell'uomo, quindi, spetta solo il 50% dei danni conseguenti alla dolorosa perdita.

Corte di cassazione testo sentenza numero 23212/2015
Vedi anche:
- Insidie stradali - guida legale
- Insidie stradali - raccolta di articoli e sentenze
Valeria Zeppilli

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