Per i giudici della CTP di Matera è corretta la procedura seguita dal Comune in considerazione di quanto prevede l'art. 48 del codice dell'amministrazione digitale

di Lucia Izzo - La notifica degli avvisi di accertamento effettuati all'azienda, precedenti l'iscrizione, è valida anche quando effettuata alla Pec della società.


Come stabilito dall'art. 48 del codice dell'amministrazione digitale, la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale alla notificazione per mezzo della posta tradizionale


Lo ha precisato la Commissione tributaria provinciale di Matera, prima sezione, nella sentenza n. 447/2015


La società ricorrente aveva denunciato dinnanzi alla commissione, la nullità dell'ingiunzione di pagamento per l'imposta locale, in quanto il Comune aveva mancato di notificare gli avvisi di accertamento necessari, precedenti all'iscrizione


Tuttavia, come emerge dalla documentazione prodotta in giudizio, i necessari avvisi sono stati validamente trasmessi tramite posta elettronica certificata all'indirizzo Pec dell'azienda, una notifica eseguita nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 48 del d.lgs. 82/2005. 


Tale disposizione normativa attribuisce alla notifica telematica lo stesso valore legale di quella avvenuta tramite il servizio postale, nei casi consentiti dalla legge, proprio come avvenuto nel caso di specie portato all'attenzione dei giudici della Commissione. 


La valida notifica ha determinato, con il passare nel tempo, la definitività degli accertamenti, circostanza che rende il ricorso inammissibile per la parte relativa ai vizi del titolo formatosi legittimamente. Sarebbe stato al massimo possibile contestare vizi propri del ruolo emesso sulla base del titolo. 

L'azienda ricorrente è pertanto condannata al pagamento delle spese di giudizio. 


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