Il pedone avrebbe dovuto concedere la precedenza e non porsi come ostacolo per l'automobilista

Investito da una Mercedes a Roma mentre attraversa la strada, non ottiene il risarcimento richiesto poiché non era sulle strisce pedonali.

Questo quanto accaduto ad un uomo che si è visto negare, prima dal Tribunale di Roma poi dalla Corte d'Appello capitolina, la richiesta di risarcimento dei danni cagionati dal sinistro che lo avevano costretto a diversi interventi chirurgici e a prolungate cure riabilitative a causa delle gravi lesioni subite.


La III sez. civile della Corte di Cassazione (sent. 12595/2015) ha ritenuto «insindacabili in sede di legittimità» i dati dell'istruttoria «ampiamente esaminati dai giudici di merito», confermando sostanzialmente la ricostruzione prospettata dai giudici capitolini.


Fondamentali per ricostruire la dinamica del sinistro il verbale dei Vigili urbani e le testimonianze raccolte che hanno dimostrato che l'uomo non era sulle strisce e che il conducente procedeva a velocità non eccessiva, su una strada bagnata e priva di illuminazioni, e pertanto nessuna responsabilità poteva essergli addebitata.


Secondo la Corte quanto emerso contribuirebbe a fondare «presunzioni gravi, precise e concordanti sul fatto che il pedone, senza tener conto che in quel punto non vi fossero strisce pedonali e che avrebbe dovuto concedere la precedenza, si pose quale ostacolo imprevisto ed imprevedibile per l'automobilista

Dal complesso delle prove raccolte emergerebbe un quadro presuntivo valutabile dal giudice di merito al fine di formare il proprio convincimento, secondo il criterio dell' id quod plerumque accidit e del principio di gravità, precisione e concordanza come richiesto dalla legge.

Ritenuti validamente esaminati in fatto gli atti processuali e i dati dell'istruttoria ed infondati altri due motivi di ricorso presentati, la Corte di Cassazione ha dunque provveduto al rigetto del ricorso.

Civile Sent. Sez. 3 Num. 12595 Anno 2015

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