Studio Cataldi: notizie giuridiche e di attualitą Biglietti da visita gratis
Home Notizie giuridiche Notizie di attualitą Notizie ultima ora

Vai alle ultime modifiche operate dalla legge 263/2005

dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978 ".

9. Il Fondo per il risparmio idrico ed energetico di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, e' soppresso. Le disponibilita' finanziarie accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione dell'agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, gia' destinate al Fondo per il risparmio idrico ed energetico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente trasferite all'ISMEA per le finalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

10. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari. Il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale, per l'attuazione del programma di cui al presente comma, della societa' " Buonitalia " S.p.a., di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. A tale fine e' destinata, per l'anno 2005, quota parte, nel limite di 50 milioni di euro, delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento all'attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' e le procedure per l'attuazione del presente comma, ivi inclusa l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili da destinare allo scopo.

Articolo 10-bis.
(Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49)

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. L'entita' delle partecipazioni e' determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle societa' finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonche' dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, ...

Pagina Precedente    Pagina Seguente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Successiva
Prima pagina di questa legge