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inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; lestensione del sindacato diretto della Corte sullinterpretazione e sullapplicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3) dellarticolo 360 del codice di procedura civile; la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui allarticolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa invece essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata; lestensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali; lenunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dellimpugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati sullattuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire lesercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dellarticolo 111, settimo comma, della Costituzione. Prevedere la revocazione straordinaria e lopposizione di terzo contro le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza; b) riformare in senso razionalizzatore la disciplina dellarbitrato prevedendo: la disponibilità delloggetto come unico e sufficiente presupposto dellarbitrato, salva diversa disposizione di legge; che, per la stipulazione di compromesso e di clausola compromissoria, vi sia un unico criterio di capacità, riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso; una disciplina relativa allarbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti, nonchè relativa alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei princìpi fondamentali dellistituto; una disciplina specifica finalizzata a garantire lindipendenza e limparzialità degli arbitri; una disciplina unitaria e completa della responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie; una disciplina dellistruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo; una razionalizzazione della disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi; una semplificazione e una razionalizzazione delle forme e delle modalità di pronuncia del lodo; che il lodo, anche non ... |
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