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Vai alle ultime modifiche operate dalla legge 263/2005

dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine puo' essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni,";
l) dopo l'articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 e' inserito il seguente:
"Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). - Il debitore puo' depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneita' ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.
Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giomi dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese.".

2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresi' ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 133 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso";
b) all'articolo 134 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'avviso di cui al secondo comma puo' ...

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