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Vai alle ultime modifiche operate dalla legge 263/2005

1923, n. 2440, ove cio' sia indispensabile alla prosecuzione o al completamento dell'intervento, progetto o programma, debitamente attestati da parte del capo missione.

15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale e' altresi' corredata da una relazione del capo missione, attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

15-quinquies. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e di controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano sia alla gestione dei finanziamenti disposti a valere sull'ex "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo", sia alla gestione di quelli disposti sui pertinenti capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo missione puo' stipulare convenzioni con le organizzazioni non governative che operano localmente. La congruita' dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative per la realizzazione di programmi di microcredito e' attestata dal capo della rappresentanza diplomatica.

Articolo 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 6 e' abrogato;
b) all'articolo 34, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di eta' ovvero da ...

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