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5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile nonche' in materia di libere professioni, di cartolarizzazione dei crediti e relative alla Consob).

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
"Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purche' non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
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