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parole: " Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro " sono sostituite dalle seguenti: " Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro".

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con effetto dal 1° gennaio 2006, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 rispettando in ogni caso per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2 i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2.

5. All'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "contratti di filiera", sono inserite le seguenti: "e di distretto".

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attivazione di contratti di distretto di cui al comma 5, prevedendo anche la possibilita' di partecipazione attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.

7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e' soppresso.

8. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5 dopo le parole: "dal presente articolo ", sono inserite le seguenti: ", nonche' di quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: " 5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e' elencata nello stato di previsione del Ministero ...

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