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2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della incentivazione di un sistema nazionale della logistica, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato art. 1, e' prevista prioritariamente la realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al servizio della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle aree sottoutilizzate.

3. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono adottate le misure necessarie a garantire la rivalutazione del sistema portuale delle aree sottoutilizzate e il sostegno al trasporto ferroviario e all'intermodalita', con l'adeguata offerta dei servizi necessari per la realizzazione di una rete logistica ed intermodale interconnessa.

4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in grado di rendere piu' efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, in coerenza con le esigenze di un sistema integrato di logistica ed intermodalita', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono ridefinite le relative procedure amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima semplificazione, efficacia ed efficienza, nonche' utilizzo di tecnologie informatiche.

Capo IV
AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Articolo 6.
(Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e universita' o enti pubblici di ricerca e per altre finalita' di pubblico interesse)

1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e di rafforzare le azioni dirette a promuovere un'economia basata sulla conoscenza, una quota pari ad almeno il trenta per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, e' destinata al sostegno di attivita', programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, nonche' gli ...

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