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Vai alle ultime modifiche operate dalla legge 263/2005

oggetto d atti di disposizione a titolo gratuito, nonche' di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata:
a) al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 561, primo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
"I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione e' domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purche' la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.";
2) all'articolo 563, primo comma, dopo le parole: "Se i donatari contro i quali e' stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati" sono inserite le seguenti: "e non sono trascorsi venti anni dalla donazione";
3) all'articolo 563, secondo comma, dopo le parole: "Contro i terzi acquirenti puo' anche essere richiesta" sono inserite le seguenti: ", entro il termine di cui al primo comma,";
4) all'articolo 563 e' aggiunto, infine, il seguente comma:
"Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, e' sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente e' personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non e' rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.";
b) alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 187 e' inserito il seguente:
"Art. 187-bis (Intangibilita' nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti). - In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo 1'aggiudicazione, anche provvisoria, o 1'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti ditali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non e' piu' procedibile".

4-decies. L'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si intende riferito anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici.

4-undecies. La CONSOB e' autorizzata ad assumere entro diciotto mesi ...

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