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sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.".

4-sexies. All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni".

4-septies. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto e' determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantita' degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.
2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovra', udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potra' essere modificata parzialmente anche entro un termine piu' breve, quando ne sia dimostrata l'opportunita'.".

4-octies. In via transitoria e in sede di prima applicazione:
a) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16febbraio 1913, n. 89, come sostituito dal comma 4-septies del presente articolo, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) e' a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nel citato art. 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, 89, l'adozione delle misure che assicurano l'equilibrio economico e finanziario ella gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-novies. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili gia' ...

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