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Vai alle ultime modifiche operate dalla legge 263/2005

una sola volta. L'ordinanza e' revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.";
43) all'articolo 630, al terzo comma, dopo le parole: "e' ammesso reclamo" sono inserite le seguenti: "da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e";
dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
"e-bis) al capo III del titolo I del libro IV sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 669-quinquies, dopo le parole: "in arbitri" sono inserite le seguenti: "anche non rituali";
2) all'articolo 669-octies sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1) al primo comma, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
2.2) al secondo comma, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
2.3) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
"Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonche' ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito.
L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda e' stata proposta in corso di causa.
L'autorita' del provvedimento cautelare non e' invocabile in un diverso processo";
3) all'articolo 669-decies, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito puo', su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verficano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente ...

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