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36) all'articolo 600, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Se la separazione in natura non e' chiesta o non e' possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568.";
37) all'articolo 608, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procedera'.";
38) dopo l'articolo 608 e' inserito il seguente:
"Art. 608-bis (Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante). - L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.";
39) all'articolo 611, secondo comma, dopo le parole: "giudice dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "a norma degli articoli 91 e seguenti";
40) all'articolo 615, primo comma, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.";
41) all'articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni: 41.1) al primo comma, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";
41.2) al secondo comma, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";
42) l'articolo 624 e' sostituito dai seguenti:
"Art. 624 (Sospensione per opposizione all'esecuzione). - Se e' proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.
Art. 624-bis (Sospensione su istanza delle parti). - Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puo', sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione e' disposta per ...

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