Appendice I - Art. 312 (Programma d'esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale).
Appendice II - Art. 320 (Malattie invalidanti).
APPENDICE I - Art. 312 (Programma d'esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale)
1. Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale sono di seguito indicati, con le specificazioni riportati nei commi da 3 a 7 per i diversi tipi di CAP.
TITOLO I
A. Conoscenza della struttura di un veicolo e delle sue parti principali.
A.1. Conoscenza della struttura e del funzionamento di motori a combustione interna:
a) sistemi di lubrificazione e di raffreddamento;
b) impianto di alimentazione;
c) impianto elettrico;
d) sistema di accensione;
e) sistema di trasmissione (frizione, scatola del cambio, ecc.).
A.2. Conoscenze generali sui lubrificanti e sulla difesa antigelo.
A.3. Conoscenza delle precauzioni da prendere per smontare e rimontare le ruote.
A.4. Conoscenza della struttura, del montaggio, del corretto uso e della manutenzione dei pneumatici.
A.5. Conoscenza dei vari tipi di dispositivi di frenatura, del loro funzionamento, delle loro parti principali, dei loro collegamenti, del loro uso e della loro manutenzione quotidiana, nonché conoscenza dei dispositivi di accoppiamento dei rimorchi.
A.6. Capacità di individuare i guasti del veicolo.
A.7. Capacità di riparare piccoli guasti facendo uso degli opportuni utensili.
A.8. Conoscenze generali relative alla manutenzione preventiva del veicolo e alla tempestività delle riparazioni da effettuare.
TITOLO II
B. Conoscenze generali in materia di trasporti e di amministrazione.
B.1. Capacità generali e conoscenze geografiche sufficienti per poter usare carte stradali e relativi indici.
B.2. Conoscenza dell'uso economico del veicolo.
B.3. Conoscenza delle misure da prendere in caso di collisione o di altri incidenti (per esempio incendio) per quanto concerne l'assicurazione del veicolo.
B.4. Conoscenza della legislazione nazionale, applicabile al trasporto di merci.
B.5. Nozioni elementari sulla responsabilità del conducente per quanto concerne la presa in consegna, il trasporto e la consegna delle merci conformemente alle condizioni convenute.
B.6. Conoscenza delle tecniche per caricare e scaricare merci e del corretto uso della relativa attrezzatura.
B.7. Nozioni elementari sulle precauzioni da prendere per la manutenzione e il trasporto di merci pericolose.
B.8. Conoscenza dei documenti, relativi ai veicoli e ai trasporti, prescritti per il trasporto di merci all'interno del paese e al passaggio della frontiera.
B.9. Conoscenza della legislazione nazionale applicabile al trasporto di persone.
B.10. Conoscenza delle responsabilità del conducente connessa con il trasporto di viaggiatori.
B.11. Conoscenza dei documenti relativi ai veicoli e ai viaggiatori, prescritti per il trasporto di viaggiatori all'interno del paese e al passaggio della frontiera.
2. Dal programma di esame sono esclusi gli argomenti che il candidato deve già conoscere in base alla categoria di patente e alle abilitazioni possedute.
3. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KA gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti da B.4 a B.8.
4. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KB gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti da B.4 a B.8. Per i titolari di patente della categoria E sono esclusi gli argomenti del titolo I. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale tipo KC sono esclusi gli argomenti del titolo I e quelli del titolo II sono limitati ai punti B.9, B.10 e B.11.
5. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KC gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Sono inoltre da escludere gli argomenti del titolo II, punti B.9, B.10. e B.11.
Per i titolari di patente per la guida di autoveicoli della categoria E sono esclusi gli argomenti previsti dal titolo I.
6. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KD, per i titolari di patente per la guida di autoveicoli della categoria E sono esclusi gli argomenti del titolo I. Per coloro che sono già titolari di certificato di abilitazione professionale tipo KC sono da escludere gli argomenti di cui al titolo II salvo i punti da B.8. a B.11.
7. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KE gli argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti relativi ai punti da B.4 a B.9 e B.11.
I candidati dovranno dimostrare inoltre la conoscenza delle specifiche norme di comportamento che regolano la guida dei veicoli in servizio di emergenza.
APPENDICE II - Art. 320
(Malattie invalidanti)
1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:
A. Voce soppressa dal decreto 22 dicembre 2015, in g.u. 13/01/2016, N. 9.
B. Voce soppressa dal decreto 22 dicembre 2015, in g.u. 13/01/2016, N. 9.
C. Malattie endocrine.
In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale.
D. Malattie del sistema nervoso.
La patente di guida non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.
A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità;
d) epilessia.
La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.
E. Voce soppressa dal decreto 22 dicembre 2015, in g.u. 13/01/2016, N. 9.
F. Voce soppressa dal decreto 22 dicembre 2015, in g.u. 13/01/2016, N. 9.
G. Lettera soppressa dal D.P.R. 10 luglio 2017, n. 139.
H. Malattie dell'apparato urogenitale.
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave.
Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico.... La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.
H-bis. Trapianti di organo. - Il rilascio della patente di guida a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima conferma di validità della patente di guida successiva al trapianto di organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica svolto dalla commissione medica locale. Se, all'esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conducente trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente di guida può essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice e i successivi rinnovi sono subordinati ad accertamento delle condizioni di idoneità psicofisica svolta da uno dei sanitari di cui all'articolo 119 del codice, salvo che questi ritenga necessaria una nuova visita collegiale qualora l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l'idoneità alla guida.