La legge 27.12.1997, n° 449 all'art. 59, comma 1, lettera a) ha stabilito che "gli aumenti dei periodi di servizimputabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente I 5 anni…..". Questa Direzione aveva ritenuto o codi poter interpretare tale norma nel senso che non dovessero rientrare nelle "particolari attività professionali" le missioni svolte per conto ONU, e in tal senso era stata emanata la nota operativa n° 8, nella quale era precisato che: "tale supervalutazione non rientra tra quelle espressamente elencate all'articolo 5 del decreto legislativo 165/97, che prevede per esse un limite massimo di 5 anni, ed è quindi da calcolare senza alcuna limitazione di sorta"....
Inpdap, nota 28 maggio 2008 n. 16

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