Delineata dall'art. 1027 e ss. c.c., la servitù è un diritto reale di godimento su bene altrui che consiste nel porre una limitazione su un fondo servente al fine di far perseguire una qualsiasi utilità ad un altro fondo, che assume una posizione dominante. Ciò che contraddistingue la servitù è dato dal fatto che l'utilità per la quale si impone un peso sul bene immobile non deve essere di tipo personale e quindi relativa al proprietario, bensì deve fare riferimento a un vantaggio o a una comodità connessa al fondo stesso. Basti pensare a una servitù di passaggio per recarsi verso un pozzo per l'approvvigionamento di acqua per l'irrigazione.

Si distinguono diverse tipologie di servitù: volontarie e coattive, affermative e negative, a titolo originario e derivativo, permanenti e temporanee, continue e discontinue, tipiche e atipiche, apparenti e non apparenti.

Oltre alla vicinanza tra i fondi e la presenza di un'utilità da perseguire, altri elementi della servitù sono la condotta del "sopportare" da parte del fondo servente, la diversità tra i proprietari (fondo servente e fondo dominante non devono coincidere), l'immediatezza e la specialità.