Con tale locuzione si fa riferimento al pericolo del ritardo, ovverosia un presupposto per l'attuazione di misure cautelai reali volte ad evitare la produzione di un danno grave e irreparabile, derivante appunto dal ritardo di un adempimento.

In altri termini, il periculum in mora può essere tradotto come il fondato timore che il debitore possa far venire meno alcuni beni dalla garanzia o che possa vanificare le pretese creditorie, determinando quindi la mancata soddisfazione del credito gravante su di esso.

Il periculum in mora si accompagna all'altro presupposto che è il fumus boni iuris e di entrambi ne deve dare prova la parte che richiede l'emissione di un'ordinanza cautelare.