La nullità parziale del contratto è regolata dall'art. 1419 c.c. e consiste nell'invalidità che colpisce l'atto in singole parti e non nel suo complesso. Si tratta di una tipologia di nullità che riguarda di fatto solo quelle clausole contrarie alla legge e che comporta la loro perdita di efficacia. Tuttavia, la nullità parziale può coinvolgere l'intero contratto nel caso in cui, sulla base delle ragioni delle parti, queste non sarebbero addivenute alla stipula dell'atto senza le clausole colpite da invalidità.