Si tratta di una fattispecie di reato disciplinata dall'art. 641 c.p. che consiste nella contrazione di un debito da parte di chi nasconde il proprio stato di insolvenza e ha il proposito di non dare esecuzione all'obbligazione. L'insolvenza è una forma attenuata del reato di truffa, distinguendosi da questa dalla mancanza di artifizi e raggiri.

Il bene giuridico giuridico tutelato dalla norma di riferimento è rappresentato dalla necessità di tutelare il patrimonio del soggetto passivo, ma è da individuare anche l'interesse alla tutela della buona fede contrattuale.

In questo caso, la condotta è articolata in tre momenti: la dissimulazione dello stato di insolvenza - l'assunzione di un'obbligazione valida ed efficace - l'inadempimento della stessa. Si tratta di un reato procedibile a querela ed è punito con la reclusione fino a due anni o con una multa fino a 516 euro.