La condizione dell'inadempimento ricorre quando l'obbligazione non viene eseguita nelle modalità, nei tempi e nel luogo dovuti da parte del debitore. Si tratta di un momento patologico del rapporto obbligatorio, che si contrappone a quello fisiologico dell'adempimento.

I presupposti di tale condizione sono rappresentati dall'esistenza di un'obbligazione attuale ed esigibile, la sua mancata esecuzione appunto e l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'inadempimento stesso. Proprio in relazione al soggetto passivo del rapporto, l'inadempimento può essere dovuto a cause imputabili al debitore medesimo e quindi lo obbligano al risarcimento danni oppure a circostanze esterne, a lui non ascrivibili, che fanno sì che il rapporto si estingua per impossibilità sopravvenuta.

L'inadempimento può essere totale o parziale oppure temporaneo o definitivo; in caso di inadempimento temporaneo, la prestazione può essere ancora oggetto di esecuzione, ma nel frattempo il debitore viene posto in mora.