Indicato come uno degli elementi essenziali del contratto dall'art. 1325 c.c., la forma rappresenta la modalità con la quale le parti manifestano all'esterno la rispettiva volontà negoziale.

La forma può essere tacita o espressa: la prima ricorre ogniqualvolta sussistano dei fatti concreti e inequivocabili, i quali sarebbero in contrasto con una volontà differente da quella del contratto; la seconda invece ricorre con una specifica dichiarazione da cui sono desumibili gli altri elementi contrattuali.

In alcuni casi, la legge richiede la stipulazione di contratti che abbiamo un certo grado di solennità; si tratta in questo caso infatti di contratti formali che si contrappongono ai contratti a forma libera.

Altra distinzione piuttosto rilevante fa riferimento alla forma ad substantiam, in grado di incidere sostanzialmente sulla validità dell'atto, e alla forma ad probationem, che, fermo restando la sua validità, l'atto non può essere utilizzato a fini probatori.