Si tratta di un reato previsto dalla Legge Merlin che lo definisce come la proprietà, il controllo o la gestione di una casa volta all'esercizio della prostituzione. L'art. 3, co. 2, nn. 1-2 della L. 75/1958 in realtà prevede una definizione piuttosto articolata della fattispecie delittuosa, che viene ad essere punita sia sotto un profilo omissivo, rappresentato cioè dalla mancata chiusura di una casa di prostituzione in seguito all'entrata in vigore del provvedimento, che sotto un'accezione commissiva, intesa cioè come un'apertura ex novo di un'attività del medesimo genere. Inoltre, la fattispecie è applicabile sia a una casa di prostituzione in senso stretto che ad altre attività lecite e apparentemente differenti, ma che sono utilizzate come una sorta di copertura per l'esercizio del meretricio.

Per la punibilità di questo reato si richiede la sussistenza solo del dolo generico, inteso come la volontà e la consapevolezza del possesso e della gestione di una casa volta alla prostituzione.