L'errore rappresenta una causa di invalidità del negozio giuridico, da cui scaturisce poi la sua annullabilità. Per errore si intende la falsa rappresentazione della realtà o l'ignoranza della stessa. Si distinguono due principali forme di errore: l'errore-vizio, che consiste in un vero e proprio vizio della volontà, e l'errore-ostativo, che ricorre quando attiene al contenuto di una dichiarazione.

Altra distinzione importante sta tra l'errore di fatto, che ricade sugli elementi del contratto, sui dati fattuali o sulle circostanze relative ad esso, e l'errore di diritto, che invece attiene all'ignoranza o alla falsa cognizione sull'applicabilità o meno di una norma giuridica.

Affinché operi l'annullabilità per errore è necessario che questo abbia i caratteri dell'essenzialità e della riconoscibilità; l'errore è essenziale quando incide sulla decisione della parte contrattuale ad addivenire alla stipula (art. 1429 c.c.), mentre è riconoscibile quando, sulla base delle circostanze del contratto e alla ordinaria diligenza della parte, questa ha la possibilità di rilevarlo (art. 1428 c.c.).