Ai sensi dell'art. 1454 c.c., la diffida ad adempiere è l'atto predisposto dal creditore con il quale intimare al debitore l'adempimento di una prestazione entro un congruo termine, che trascorso invano comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Si tratta di uno strumento con cui una parte contrattuale può premere per un rapido adempimento dell'obbligazione oppure venir meno al contratto se l'obbligazione stessa manchi di essere adempiuta.

Per essere valida, la diffida ad adempiere deve essere inoltrata prima che l'inadempimento sia definitivo, necessita della forma scritta nonché della specifica indicazione che la mancata esecuzione comporta la risoluzione del contratto. Inoltre non può dare un termine inferiore a quindici giorni, salvo nelle ipotesi indicate dal secondo comma della norma di riferimento.