Si parla di cottimo per intendere una modalità di retribuzione del lavoratore, delineata sulla base della quantità di prodotto fornito dallo stesso, laddove sia possibile effettuare una valutazione del lavoro sia in termini di tempo che di unità realizzate. Al riguardo infatti, si distingue un cottimo a tempo e un cottimo a misura.

Un'altra differenza ricorre tra il cottimo collettivo e il cottimo individuale, a seconda se la valutazione venga fatta tenendo conto del gruppo o di un singolo lavoratore in relazione alla produzione su catena di montaggio (in genere di grandi e piccoli elettrodomestici).

L'art. 2101 c.c. prevede una serie di elementi da considerare per l'applicazione della retribuzione a cottimo, al fine di evitare situazioni pregiudizievoli per colui che pone in essere la prestazione lavorativa.