Letteralmente indica la spendita del nome del rappresentato e opera nell'ambito dell'istituto appunto della rappresentanza. Si tratta della dichiarazione realizzata dal rappresentante nei confronti dei terzi contraenti di agire non solo per conto del rappresentato, ma anche in suo nome.

Con la contemplatio domini si perfeziona quella che viene definita rappresentanza diretta, che si contraddistingue dal fatto che la spendita del nome fa sì che gli effetti del contratto stipulato ricadano direttamente nella sfera giuridica e patrimoniale del soggetto rappresentato; diversamente, in mancanza della contemplatio si ha rappresentanza indiretta, in cui gli effetti ricadono nella sfera del rappresentante, che opera in questo caso solo per conto del rappresentato e non anche in suo nome (art. 1388 c.c.).