Il reato di bigamia è previsto dall'art. 516 c.p. e ricorre ogniqualvolta un soggetto già legato da un vincolo matrimoniale, ne contrae un altro con persona diversa, sia essa a sua volta sposata o di stato libero.

Si tratta di una fattispecie contenuta nella parte del codice dedicata ai delitti contro il matrimonio e contro la famiglia e prevede la sanzione della reclusione in carcere da uno a cinque anni. Il reato di bigamia è procedibile d'ufficio.

Laddove inoltre dovessero essere presenti anche dei figli nati dal matrimonio bigamo, la legittimazione di questi ultimi si avrebbe solo in relazione al coniuge che al momento del secondo matrimonio si trovava in condizione di buona fede; al contrario, sarebbero considerati naturali per il coniuge in mala fede.